Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1144 del 24/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1960 n. 7)
Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.
Aumento da 10 miliardi di lire a 15 miliardi di lire del contributo straordinario dell'Erario alle Ferrovie dello Stato per il Fondo pensioni e sussidi di cui alla legge 10 ottobre 1950, n. 907.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, autorizzato in lire 250 milioni con l'art. 6
della legge 4 maggio 1936, n. 844, ed elevato a lire 10 miliardi con
la legge 10 ottobre 1950, n. 907, a parziale copertura del disavanzo
della gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale
dell'Amministrazione stessa, viene stabilito, a partire dallo
esercizio finanziario 1959-60, nella misura di 15 miliardi di lire.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
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