Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1146 del 28/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 11 gennaio 1960 n. 7)
Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di
cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone
residenti  stabilmente allo estero, sono soggetti ad un diritto fisso
di  lire  1500  per  ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose
trasportate.
  Per  le  percorrenze  non  superiori  a cento chilometri il diritto
fisso  dovuto  e'  di  lire  1000  per  ogni tonnellata o frazione di
tonnellata di cose trasportate.
  Il   diritto   fisso  deve  essere  corrisposto  per  ogni  viaggio
effettuato in entrata, o in uscita dal territorio italiano.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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