Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128,
ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, e'
sostituito dai commi seguenti:
"Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli
ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici,
procedono i magistrati ispettori da soli o con l'assistenza,
autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di
un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla
Corte di appello.
Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri
ispettori".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA