Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1212 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1960 n. 20)
Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli   articoli   112   e   122   del   Codice   postale   e   delle
telecomunicazioni,  approvato  con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    Art.   112.  -  "Le  operazioni  di  versamento  e  di  pagamento
effettuate  a  mezzo  del servizio dei conti correnti sono soggette a
tassa ad eccezione delle seguenti:
      1) le operazioni di postagiro;
      2)  i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei
correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
      3)  i  versamenti  fatti  dai  correntisti  sul  proprio  conto
corrente;
      4)   i   prelevamenti  disposti  dai  correntisti  con  assegni
localizzati a proprio favore;
      5)   le  operazioni  di  versamento  e  di  pagamento  disposte
dall'Amministrazione postale.
    L'Amministrazione  ha  facolta'  di concedere agli enti pubblici,
correntisti  postali,  di  effettuare  il  pagamento  delle tasse sui
prelevamenti  da  essi  disposti,  in una o piu' soluzioni durante la
gestione   annuale   del   conto,  con  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento".
  Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state
eseguite  operazioni,  o  per  i  quali non siano avvenuti altri atti
interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
    a)  nel  termine  di  cinque  anni,  a  decorrere  dal 10 gennaio
successivo  all'anno  in  cui  e'  stata  iscritta  in conto corrente
l'ultima  operazione  o  annotato  l'ultimo  altro atto interruttivo,
quando siano inferiori a lire 5000;
    b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
  La   prescrizione   non  e'  interrotta  dall'accreditamento  degli
interessi   e   dall'addebitamento   del   prezzo  dello  elenco  dei
correntisti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - SPATARO -
                                                 - TAMBRONI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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