Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1212 del 30/12/1959 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1960 n. 20)
Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 112. - "Le operazioni di versamento e di pagamento
effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a
tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei
correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto
corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni
localizzati a proprio favore;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte
dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici,
correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui
prelevamenti da essi disposti, in una o piu' soluzioni durante la
gestione annuale del conto, con le modalita' stabilite dal
regolamento".
Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state
eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti
interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:
a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio
successivo all'anno in cui e' stata iscritta in conto corrente
l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo,
quando siano inferiori a lire 5000;
b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.
La prescrizione non e' interrotta dall'accreditamento degli
interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei
correntisti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - SPATARO -
- TAMBRONI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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