Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I beni immobili trasferiti in proprieta' dell'Opera nazionale
combattenti a termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento
legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606,
convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere
retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita,
anche se con varianti rispetto al relativo piano originario.