Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 125 del 25/03/1959 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1959 n. 87)
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni
e dei prodotti ittici e' libero e puo' svolgersi sia nei rispettivi
mercati all'ingrosso, sia fuori dei mercati stessi, salvo
l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di
vigilanza e controllo delle sostanze alimentari.
Nei Comuni costieri sia marittimi che lacuali ove esistono o
verranno istituiti mercati ittici di produzione, il prefetto, in caso
di turbamento del normale andamento dei prezzi, dispone, su richiesta
del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura,
che il commercio all'ingrosso si svolga unicamente nell'ambito dei
mercati stessi.
Lo stesso provvedimento puo' essere preso dal prefetto su richiesta
della locale Associazione dei produttori di pesce o della Commissione
di mercato.
Nulla e' innovato circa l'applicazione dell'art. 3 della legge 12
luglio 1938, n. 1487.
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