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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750,
a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30
giugno 1958.
E' altresi' concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un
contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa per
il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 luglio
1958 al 15 settembre 1962.