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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese
artigiane, stabilito in lire 10.500 milioni dall'art. 1 della legge 8
marzo 1958, n. 232, e' elevato a lire 15.500 milioni, mediante il
versamento, da parte dello Stato, della somma di lire 5 miliardi, da
effettuarsi nell'esercizio finanziario 1958-59.