Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 3 del 08/01/1959 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1959 n. 20)
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1 gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 638, maturate fino
al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1
gennaio 1958, della seguente misura percentuale:
20 per cento, se la pensione e' maturata anteriormente al 1
gennaio 1948;
16 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949:
12 per cento se la pensione e' maturata nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
La percentuale di aumento e' calcolata sull'importo della
pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1
luglio 1955, n. 638.
La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con
decorrenza anteriore al 1 maggio 1946 e' calcolata, invece,
sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo
di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale
obbligatoria per invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
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1968
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1970
1971
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1976
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