Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 324 del 27/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1959 n. 132)
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1959,  al  personale  statale  il cui
trattamento  per  stipendio,  paga  o  retribuzione e' previsto dalla
tabella  unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio  1956,  n.  19, e successive modificazioni, e' attribuita una
indennita'  integrativa  speciale  mensile  determinata per ogni anno
finanziario  applicando,  su  una base fissata in lire 40.000 mensili
per  tutti  i  dipendenti,  la variazione percentuale dell'indice del
costo  della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente,
rispetto  a  quello  del  giugno 1956, che si considera uguale a 100.
Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni
dell'unita'  fino  a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso
le frazioni superiori.
  Si  intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno
solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita
che  per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di
statistica per i settori dell'industria e del commercio.
  L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
    a) e' corrisposta in misura intera al personale provvisto di
stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili
lorde;
    b)  e'  dovuta  in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o
frazione  di  mille  lire  di  stipendio,  paga  o  retribuzione  nei
confronti  del  personale  che  sia  fornito  di  stipendio,  paga  o
retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
    c)  e'  ridotta  nella  stessa  proporzione della riduzione dello
stipendio,  o  della  paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario,  di  aspettativa,  di  sanzione  disciplinare od altra
posizione  di  stato  che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
    d)  non  e'  cedibile,  ne'  pignorabile,  ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento;
    e)  e' esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il
reddito complessivo ai Fini dell'imposti complementare.
  L'indennita'  integrativa  speciale  compete ad un solo titolo, con
opzione  per  la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo
di impieghi.
  Per   l'esercizio   1   luglio   1959-30   giugno  1960,  l'importo
dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e'
stabilito in lire 2400 mensili nette.
  Per  ciascuno  degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita'
integrativa  speciale  sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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