Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 324 del 27/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1959 n. 132)
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1959, al personale statale il cui
trattamento per stipendio, paga o retribuzione e' previsto dalla
tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e' attribuita una
indennita' integrativa speciale mensile determinata per ogni anno
finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili
per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del
costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100.
Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni
dell'unita' fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso
le frazioni superiori.
Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno
solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita
che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di
statistica per i settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) e' corrisposta in misura intera al personale provvisto di
stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili
lorde;
b) e' dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o
frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei
confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o
retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;
c) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello
stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra
posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
d) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento;
e) e' esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il
reddito complessivo ai Fini dell'imposti complementare.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo titolo, con
opzione per la misura piu' favorevole nei casi di consentito cumulo
di impieghi.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale, di cui al presente articolo, e'
stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennita'
integrativa speciale sara' determinato con decreto del Ministro per
il tesoro.
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