Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 351 del 26/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1959 n. 139)
Regime di gestione, per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio  delle  linee  di  navigazione  marittima di preminente
interesse  nazionale  e'  regolato,  per  il periodo 1 luglio 1958-30
giugno  1959,  dalle  norme  contenute nelle convenzioni stipulate in
attuazione   del  regio  decreto-legge  7  dicembre  1936,  n.  2081,
convertito  nella  legge  10  giugno  1937,  n.  1002,  e  successive
modificazioni.
  I   Ministri  per  la  marina  mercantile  e  per  il  tesoro  sono
autorizzati a stipulare, con le Societa' "Italia", "Lloyd Triestino",
"Adriatica"  e  "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni
di  cui  al  comma  precedente per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno
1959.
  La  revisione prevista dall'art. 7 del citato regio decreto-legge 7
dicembre  1936, n. 2081, modificato con decreto-legge 25 giugno 1957,
n.  444,  convertito  nella  legge  12  agosto  1957,  n.  692, sara'
effettuata  per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto
al risultato netto conseguito nel periodo stesso.
  Gli  atti  aggiuntivi  di  cui  al secondo comma, da approvarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la  marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per
le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro
nella misura fissa di lire cinquecento.
  All'onere  di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione della
presente  legge per l'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico del
capitolo  493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio medesimo.
  La  somma,  di  cui  al  precedente  comma  sara'  ripartita fra le
suddette  quattro  Societa'  ed  i  relativi importi saranno indicati
negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
  Il  Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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