Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 351 del 26/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1959 n. 139)
Regime di gestione, per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
Regime di gestione, per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno 1959, dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente
interesse nazionale e' regolato, per il periodo 1 luglio 1958-30
giugno 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in
attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081,
convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive
modificazioni.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono
autorizzati a stipulare, con le Societa' "Italia", "Lloyd Triestino",
"Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni
di cui al comma precedente per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno
1959.
La revisione prevista dall'art. 7 del citato regio decreto-legge 7
dicembre 1936, n. 2081, modificato con decreto-legge 25 giugno 1957,
n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, sara'
effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto
al risultato netto conseguito nel periodo stesso.
Gli atti aggiuntivi di cui al secondo comma, da approvarsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per
le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro
nella misura fissa di lire cinquecento.
All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione della
presente legge per l'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico del
capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'esercizio medesimo.
La somma, di cui al precedente comma sara' ripartita fra le
suddette quattro Societa' ed i relativi importi saranno indicati
negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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