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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 353 del 11/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1959 n. 139)
Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.
Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della
guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti
di custodia e forestale dello Stato e' attribuito lo stipendio dei
seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 271
maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . 229
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti. . . . . . . . . 202
sergente maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . 180
vicebrigadiere e sottobrigadiere. . . . . . . . . . . . . . . 157
sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei
marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai
primi due commi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre
dall'anzianita' complessiva di servizio e' fissato come segue:
maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . 18
maresciallo capo e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . . 15
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . . . . . 11
sergente maggiore e secondo capo . . . . . . . . . . . . . . . 10
sergente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri,
vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei
Corpi di cui al primo comma, nonche' dei secondi capi del Corpo
equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'art. 102
del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando
come periodo di permanenza nel grado, se piu' favorevole, gli anni di
effettivo servizio militare ridotti di 6.
Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata
fino alla data da cui ha effetto la presente legge.
Agli aiutanti di battaglia e' attribuita una indennita' annua lorda
di lire 40.000.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
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