Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 401 del 28/05/1959 (Pubblicata nella G.U. del 25 giugno 1959 n. 149)
Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali.
Concessioni di competenza dei prefetti per i depositi di olii minerali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei
depositi di olii minerali e loro derivati, indicati nell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, il
prefetto della Provincia provvede, quando trattasi di depositi per
usi privati, agricoli o industriali, sentito il parere del Comando
del Corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico
delle imposte di fabbricazione, per quanto di rispettiva competenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 maggio 1959
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
TAMBRONI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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