Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 459 del 10/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 luglio 1959 n. 162)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Amnistia)
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice
penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;
b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice
penale, nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente al
18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel
massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola e congiunta a detta
pena;
c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene
non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta
a detta pena;
d) per i reati non militari ne' finanziari, salvo il disposto di
cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3
e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni
ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli
146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra,
commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si
e' presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto
Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di
appartenenza e' stata collocata in congedo;
f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre
l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;
g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime
previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai
sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577; stesso
Codice, se concorre una attenuante;
h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con
pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.
Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a)
e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata
condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca
sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui
alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti.
Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se
innanzi ad essa sia pendente ricorso.
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