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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e il Ministro per
l'industria e il commercio, con decreto da emanare di concerto,
sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative,
rispettivamente dei bieticoltori e degli industriali saccariferi,
possono determinare, all'inizio di ogni campagna agraria, il
programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le
modalita' di attuazione di detto programma, al fine di coordinare
l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le
esigenze di sviluppo economico e sociale delle zone agricole
interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.
Il controllo degli investimenti a bietole, anche riguardo agli
impegni di coltivazione, e' demandato ad una Commissione nominata con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con
il Ministro per l'industria e il commercio e composta di un esperto
che la presiede, di cinque membri in rappresentanza dei bieticoltori
e di cinque membri in rappresentanza degli industriali saccariferi,
rispettivamente designati dalle Associazioni nazionali maggiormente
rappresentative o, in mancanza di tale designazione, indicati dai
Ministri competenti.