Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 492 del 30/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 22 luglio 1959 n. 174)
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Sanato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di
cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, e' effettuata anche
in  relazione  agli  anni  di servizio che essi avrebbero prestato se
fossero  rimasti  in  servizio  sino alla data del raggiungimento dei
limiti  di  eta'  previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il
grado  cui  gli  assegni  utili  a  pensione  si  riferiscono  e  con
decorrenza  dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la
data  di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali
anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento
delle  indennita'  di  cui  agli  articoli 3 e 4 della legge 9 aprile
1955, n. 278.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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