Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 514 del 01/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1959 n. 178)
Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10  del  regio  decreto  29  giugno  1939,  n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
  "In  caso  di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero  della  difesa  ha  facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati,  consegnati  per la esposizione, che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
  Gli   enti  organizzatori  di  esposizioni  debbono  consegnare  ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre  riferentisi  ad invenzioni industriali non protette ai sensi
di questo decreto.
  I  funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso  il  divieto  di  esposizione per quelli che riconoscano utili
alla difesa militare del Paese".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022