Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 514 del 01/06/1959 (Pubblicata nella G.U. del 27 luglio 1959 n. 178)
Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
Modifiche del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e'
sostituito dal seguente:
"In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il
Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati, consegnati per la esposizione, che possano ritenersi utili
alla difesa militare del Paese, ed ha facolta', altresi', di assumere
notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
Gli enti organizzatori di esposizioni debbono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi
di questo decreto.
I funzionari e gli ufficiali di cui sopra possono imporre all'ente
stesso il divieto di esposizione per quelli che riconoscano utili
alla difesa militare del Paese".
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