Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 558 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1959 n. 187)
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.
Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano
dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il
triennio 1959-1961, con le modalita' ivi previste per l'esercizio
1958.
Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e
prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono
autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed
alle Province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo,
delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le
arti o le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta
imposta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
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