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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali
alle quali si applica il condono)
Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle
infrazioni previste dalle leggi in materia:
a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente
alle condizioni di cui al successivo art. 3;
b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente
all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, degli adempimenti richiesti.
Sono altresi' condonate:
c) le pene pecuniarie e le indennita' di mora relative alle
infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di
fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo
art. 4;
d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata
dall'art. 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella
legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel
termine di. 120, giorni dalla data di entrata in vigore della,
presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni
apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle
leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilita' e sui
concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi
dovuti;
f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per
le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria;
g) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni
previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a
lire centomila;
h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art.
13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941^ n. 1148, dall'art. 29 del
regio decreto 29 marzo 1912, n. 239 e dall'art. 44 della legge 5
gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi
delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si
ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino
omessi.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17
settembre 1931, n. 1608, non si puo' chiedere la dichiarazione di
fallimento ne' si puo' disporre la sospensione dall'esercizio di una
professione, di un'arte o, di un'altra attivita' lucrativa nei
riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il
pagamento dell'intero debito di imposta.