Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 595 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1959 n. 191)
Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.
Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il
miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in
genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
a) dal Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per i
lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200
milioni;
b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo
le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle
opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire
200 milioni.
Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono
esprimere parere:
a) l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non
supera lire 30 milioni;
b) il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato tecnico
amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la
spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
c) il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a 200 milioni.
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