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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione
italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e
di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone
all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di
definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi
di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzata ad
assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della
legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare
competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con
le modalita' previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del
comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di
10 unita'.
Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di
tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe
funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.