Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 615 del 30/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1959 n. 195)
Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902, e' sostituito dal seguente:
  "In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte
oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1959

                               GRONCHI

                                             SEGNI - TOGNI - TAMBRONI

                                             Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
 
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