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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24
dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi
della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e'
prorogata a tutto il 31 dicembre 1961 per i fini previsti
nell'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad
apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della
tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che
si rendessero necessarie:
a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate
alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a
Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31
ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la
loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi
applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine,
nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con
le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al
precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu'
elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci
comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che
ne saranno oggetto.