Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 8 del 25/01/1959 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1959 n. 32)
Integrazione della legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina del lavoro di facchinaggio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al  secondo  comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della
legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: "da
due rappresentanti del movimento cooperativo".
  Il  terzo  comma  dell'art.  2 della stessa legge e' modificato nel
modo seguente:
  "I   rappresentanti  degli  industriali,  dei  commercianti,  degli
agricoltori,  dei  lavoratori  e  del  movimento  cooperativo saranno
scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per
la  previdenza  sociale,  dalle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria  piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento
cooperativo  dalle  associazioni nazionali di rappresentanza e tutela
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
  Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "I   rappresentanti  degli  industriali,  dei  commercianti,  degli
agricoltori,  dei  lavoratori  e  del  movimento  cooperativo saranno
scelti  tra  i  designati,  su  richiesta  del direttore dell'Ufficio
provinciale   del   lavoro   e   della   massima  occupazione,  dalle
organizzazioni    sindacali    provinciali    di    categoria    piu'
rappresentative,  e  per  i  rappresentanti del movimento cooperativo
dalle   associazioni  provinciali  di  rappresentanza  e  tutela  del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1959

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - VIGORELLI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: GONELLA
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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