Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1013 del 16/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1960 n. 240)
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto
1959, n. 904, e' sostituito dal seguente:
"Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla
costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e
delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie,
eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di
proprieta' dello Stato.
I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con
il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo
nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato
sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e
per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per
i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro.
La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a
supercontribuzione o ad addizionale.
La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a
certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale
dell'A.N.A.S. competente per territorio.
I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in
concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della
presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.
I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle
autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo
sono esenti da imposta di consumo.
Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate.
Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa
direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori
l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del
contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso.
Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto
agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti
di appalto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA -
ZACCAGNINI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
