Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1015 del 16/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1960 n. 240)
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già modificata con legge 27 febbraio 1958, n. 295.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n.
295, sono apportate le seguenti modifiche:
QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata:
dopo le parole "1 anno di comando di brigata" sono aggiunte le
parole:
"o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale.
(s)".
L'indicazione della nota "s" e' riportata in calce alla tabella,
con il seguente testo "A decorrere dal 1 luglio 1957".
Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello,
sono soppresse le parole "o nella carica di capo di stato maggiore
del Comando generale".
1947
1948
1949
1950
1951
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