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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilita'
nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma
dell'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fluire
della predetta stabilita' anche se, in luogo della particolare
abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n.
1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente,
un'abilitazione per esami.
Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione e' successiva
al 13 settembre 1957, sempreche' l'insegnamento sia stato svolto
nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o
istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a
"valente".
Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA