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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1958 le pensioni liquidate o da
liquidarsi saranno corrisposte prendendo a base, come migliore
triennio, le competenze medie indicate dalla legge 25 luglio 1952, n.
915. Tali pensioni cosi' calcolate sono aumentate del 12 per cento.
Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente comma, ed
eventualmente integrata ai minimi di cui al successivo articolo 10,
risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal marittimo e
dai suoi superstiti prima dell'entrata in vigore della presente
legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto
trattamento. La differenza tra i due trattamenti di pensione sara'
corrisposta a titolo di assegno personale.
La maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo non si
applica a favore dei marittimi la cui pensione sia stata o debba
determinarsi, anche solo in parte, sulla base di competenze medie
riferibili a periodi posteriori al 31 maggio 1957. In questi casi il
trattamento di pensione continua ad essere determinato ai sensi
dell'articolo 6, secondo comma, e dell'articolo 7, primo comma, della
legge 25 luglio 1952, n. 915.
Tuttavia, il trattamento di pensione spettante agli iscritti alla
"Gestione marittimi", a norma del precedente comma, non puo' essere
inferiore a quello di cui al primo comma del presente articolo,
considerando pero' le competenze afferenti i periodi successivi al 31
maggio 1957 nella stessa misura contemplata dalla tabella allegata
alla legge 25 luglio 1952, n. 915.