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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale tra mutilati ed
invalidi di guerra previsto dal regio decreto-legge 20 dicembre 1929,
n. 2163, convertito nella legge 2 giugno 1930, n. 820, modificato dal
regio decreto - legge 25 febbraio 1935, n. 114, dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645,
dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
24 luglio 1947, n. 799, e dalla legge 18 aprile 1951, n. 295 e'
aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di
pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA