Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1230 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1960 n. 270)
Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.
Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari,
eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo
statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di
botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.
Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie,
prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo
economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione
comunale sull'opportunita' della costruzione delle botteghe e dei
locali di cui al comma precedente, nonche' circa il numero e
l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di
edilizia e di urbanistica.
L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale
dell'artigianato, dovra' emettere il parere entro 30 giorni dalla
richiesta.
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