Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1231 del 20/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1960 n. 270)
Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Modifica all'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, relativo ai servizi finanziari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con
regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento
delle spese, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si avvale
delle proprie casse ed, in quanto occorra, dei servizi
dell'Amministrazione postale.
"Con l'osservanza dei limiti complessivi di giacenza che verranno
determinati di concerto dai Ministri per i trasporti e per il tesoro,
l'Amministrazione ferroviaria puo' essere autorizzata, con decreti
degli stessi Ministri e sentito il proprio Consiglio
d'amministrazione, ad avvalersi di aziende di credito che abbiano un
patrimonio (capitale e riserve) non inferiore a quello che sara'
stabilito dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio,
nonche' ad avvalersi dell'Istituto nazionale di previdenza e credito
delle comunicazioni.
I rapporti con le aziende di credito saranno regolati da apposite
convenzioni, da approvarsi con i decreti medesimi.
"Il pagamento delle spese viene effettuato in base a ruoli paga ed
ordini di pagamento emessi dal Servizio ragioneria.
"Le somme eccedenti l'ordinario fabbisogno ricorrente di cassa sono
versate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in apposito
conto fruttifero, al tasso di interesse stabilito dal Ministro per il
tesoro;
presso la Tesoreria dello Stato.
"Le norme per il servizio di cassa e quelle per raccogliere,
custodire e versare i fondi, sono stabilite dal regolamento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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