Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1316 del 25/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1960 n. 280)
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.
Disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo l'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti gli articoli seguenti:
"Art. 184-bis. (Maggiorazione d'imposta per ritardata iscrizione a
ruolo). - Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli
in cui vengono iscritte le imposte risultanti dalle dichiarazioni
presentate, ovvero dalla data in cui le imposte medesime si sarebbero
dovute versare alla. Sezione di tesoreria provinciale, si applica,
indipendentemente dalle sanzioni stabilite dal titolo XI, a carico
del contribuente che abbia omesso la dichiarazione o che l'abbia
presentata incompleta o infedele, una maggiorazione del 2,50 per
cento sulle imposte e sulle maggiori imposte dovute, in base a
rettifica delle dichiarazioni stesse o ad accertamento d'ufficio, per
ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei
ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.
La maggiorazione calcolata dall'ufficio delle imposte e' iscritta
con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo dell'imposta o della
maggiore imposta cui si riferisce.
E' in facolta' del contribuente di richiedere, a pena di decadenza,
nel ricorso alla Commissione di primo grado, che le imposte e le
maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano
iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare, in
deroga alle disposizioni dell'articolo 175, con le maggiorazioni
semestrali del 2,50 per cento maturate, restando esonerato dalle
maggiorazioni relative ai semestri successivi".
"Art. 184-ter. (Prolungamento della rateazione). -
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
contribuenti la ripartizione sino a 18 rate bimestrali del debito
tributario relativo a periodi d'imposta arretrati gia' iscritto o da
iscrivere nei ruoli quando il pagamento, secondo l'ordinaria
rateazione, risulti eccessivamente oneroso.
L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto
la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il
recupero dell'intero debito residuo.
La disposizione del primo comma non si applica per le imposte da
iscrivere nei ruoli speciali ai sensi dello articolo 183".
"Art. 184-quater (Maggiorazione dell'imposta per prolungata
rateazione). - Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad
essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si
applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o
frazione di semestre successivo alla rata medesima.
La maggiorazione e' determinata nel provvedimento con il quale
viene accordato il posticipato pagamento dell'imposta ed e' riscossa
con gli aggi relativi unitamente all'imposta alle scadenze
stabilite.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 184-ter, la
maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute.
I privilegi generali e speciali, che assistono le imposte dirette,
sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e'
prolungata e riguardano anche la maggiorazione prevista nell'articolo
184-bis e nel presente articolo".
"Art. 199-bis. (Indennita' per ritardato sgravio di imposte
pagate). - Il contribuente che, in applicazione degli articoli 175 e
176, sia stato iscritto a ruolo a titolo provvisorio per un ammontare
d'imposta superiore a quello definitivamente stabilito per lo stesso
periodo, ha diritto, per la maggiore somma effettivamente pagata, ad
un'indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero,
escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo
in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'elenco di
sgravio.
L'indennita' e' liquidata dall'ufficio delle imposte sullo stesso
elenco di sgravio".
"Art. 275-bis. (Maggiorazione dei tributi di enti diversi dello
Stato). - Le maggiorazioni previste dagli articoli 184-bis e
184-quater e l'indennita' di cui allo articolo 199-bis, sono dovute,
rispettivamente, a favore ed a carico dell'erario, anche per i
tributi di enti diversi dallo Stato applicati con riferimento ad un
reddito assoggettabile ad imposta diretta, erariale".
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