Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1395 del 26/10/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1960 n. 293)
Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'anno  scolastico  1960-61  e fino a tutto l'anno
scolastico  1965-66,  il  Ministro per la sanita', di concerto con il
Ministro  per  la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore
di  sanita',  puo'  autorizzare  le  Universita',  sedi  di scuole di
ostetricia  annesse  alle  clinicli  e  ostetrico-ginecologiche, e le
scuole  autonome  di  ostetricia a istituire scuole professionali per
infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.
  Tali  scuole  sono  disciplinate  dalle norme vigenti per le scuole
convitto  professionali  per  infermiere,  e al loro finanziamento si
provvedera'  con  il  sistema  previsto  per  le  scuole  autonome di
ostetricia.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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