Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1407 del 13/11/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1960 n. 295)
Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu'
del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che,
all'esame   organolettico,  non  riveli  odori  disgustosi,  come  di
rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.
  L'olio   di  oliva  commestibile  si  classifica  con  le  seguenti
denominazioni:
    1)  "olio  extra  vergine  di  oliva",  riservata  all'olio  che,
ottenuto  meccanicamente  dalle olive, non abbia subito manipolazioni
chimiche,   ma   soltanto   il   lavaggio,  la  sedimentazione  e  la
filtrazione,  che  non  contenga  piu'  dell'1  per  cento in peso di
acidita'  espressa  come  acido  oleico senza tolleranza alcuna; alla
denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta
l'indicazione della provenienza;
    2)  "olio  sopraffino  vergine  di oliva", riservata all'olio che
ottenuto  meccanicamente  dalle  olive non abbia subito manipolazioni
chimiche,   ma   soltanto   il   lavaggio,  la  sedimentazione  e  la
filtrazione,  e  che  contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di
acidita' espressa come acido oleico;
    3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto
meccanicamente  dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche,
ma  soltanto  il  lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che
contenga  non  piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come
acido oleico;
    4)  "olio  vergine  di  oliva",  riservata all'olio che, ottenuto
meccanicamente  dalle  olive, non abbia subito manipolazioni chimiche
ma  soltanto  il  lavaggio,  la  sedimentazione  e  la filtrazione, e
contenga  non  piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come
acido oleico.
  Per  la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del
10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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