Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1407 del 13/11/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1960 n. 295)
Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.
Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non piu'
del 4 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico e che,
all'esame organolettico, non riveli odori disgustosi, come di
rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.
L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti
denominazioni:
1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che,
ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni
chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la
filtrazione, che non contenga piu' dell'1 per cento in peso di
acidita' espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla
denominazione di "olio extra vergine di oliva" potra' essere aggiunta
l'indicazione della provenienza;
2) "olio sopraffino vergine di oliva", riservata all'olio che
ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni
chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la
filtrazione, e che contenga non piu' dell'1,5 per cento in peso di
acidita' espressa come acido oleico;
3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto
meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche,
ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che
contenga non piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come
acido oleico;
4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto
meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche
ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e
contenga non piu' del 4 per cento in peso di acidita' espressa come
acido oleico.
Per la denominazione di cui al n. 3) e' ammessa una tolleranza del
10 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
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