Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1479 del 06/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1960 n. 306)
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il
servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico
fisico, il servizio tecnico geografico.
Detti servizi tecnici:
presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti
all'Esercito, nonche' alla realizzazione e alla sperimentizzazione
tecnica dei relativi prototipi;
provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei
progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di
regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso
e la riparazione dei materiali dell'Esercito;
sovraintendono al controllo della produzione e fissano le
direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di
studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sara'
provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.
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