Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1578 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1960 n. 320)
Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della, Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In   esecuzione  delle  norme  contenute  nel  paragrafo  23  della
Convenzione  sulle  disposizioni  transitorie annesse al Trattato che
istituisce  la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi  il  18  aprile  1951,  reso esecutivo in Italia, con legge 24
giugno  1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a
favore  del  personale  licenziato da aziende siderurgiche rientranti
nella  sfera  di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente
al  1  maggio  1956 e comunque non compreso nei precedenti interventi
legislativi in materia, le provvidenze indicate nelle lettere a), c),
d) dell'alinea 14 del paragrafo stesso.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022