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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico
ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti
figurati, comunque destinati alla pubblicita', i quali offendono il
pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare
sensibilita' dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro
tutela morale, e' rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e
725 del Codice penale.
Si applica la pena di cui all'articolo 725 del Codice penale anche
quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati
rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o
l'ordine familiare.