Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1598 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Associazione  nazionale  famiglie  caduti  e dispersi in guerra e
l'Associazione  nazionale  vittime civili di guerra hanno facolta' di
imporre,  dal  1°  del mese successivo alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ai  congiunti  dei  caduti e dei dispersi in
guerra  e  ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti
di  pensione  di  guerra  o  di  assegno  rinnovabile,  un contributo
finanziario  continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al
funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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