Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1599 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1961 n. 3)
Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30
novembre 1954, n. 1451, e' sostituito dal seguente:
  "Al  personale  che ottenga la sistemazione prevista dal precedente
articolo  e'  attribuita,  con  decorrenza  dalla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  la  retribuzione  stabilita  per  la
categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto
dell'anzianita'  di  servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo
comma dell'articolo stesso.
  Al  personale suddetto e' conservata, a titolo di assegno personale
riassorbibile  nei  successivi  aumenti periodici della retribuzione,
l'eventuale   eccedenza  del  trattamento  economico  complessivo  in
godimento  alla  data  di  entrata, in vigore del presente decreto, a
titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennita'
di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita', rispetto
al  nuovo  trattamento  complessivamente  spettantegli,  a  titolo di
retribuzione,  assegno  perequativo  e  tredicesima  mensilita', come
impiegato avventizio.
  L'assegno  personale  di cui al precedente comma e' conservato, con
le  medesime  caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento
dei  singoli  impiegati  interessati  nei  ruoli speciali transitori.
Esso,   per   la   parte  derivante  da  differenza  di  stipendio  o
retribuzione,  e'  considerato  utile agli effetti del trattamento di
quiescenza.
  Nei  confronti  del  personale  contemplato  nel  primo comma, sono
riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennita'
di  licenziamento  di  cui  allo articolo 9 del decreto legislativo 4
aprile  1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione,
i  periodi  di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente
decreto".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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