Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 16 del 15/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1960 n. 31)
Estensione dei benefici previsti dalle leggi 12 agosto 1957, n. 799, e 2 aprile 1958, n. 303, a talune categorie di insegnanti e di insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  professori  di  ruolo  speciale transitorio che, allo atto della
entrata  in  vigore  della  legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano
compiuto  il  prescritto  periodo  di  prova  per  il posto occupato,
possono  chiedere,  ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei
ruoli  transitori  ordinari,  l'applicazione delle disposizioni della
citata  legge  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si
trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 3
della  citata  legge  12  agosto 1957, n. 799, modificato dall'art. 1
della  legge  2  aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame -
colloquio  e  collocati  nel  ruolo ordinario o nel ruolo transitorio
ordinario  cui  aspirano  dal  1 ottobre successivo al compimento del
periodo di prova.
 
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