Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1611 del 20/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1961 n. 4)
Modificazione del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
Modificazione del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e'
sostituito, con effetto dal 1 luglio 1948, dal seguente:
"I benefici di cui al primo comma sono estesi altresi' agli atti e
contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2
aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in
essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici
contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.
I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le
ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto
legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale
sull'entrata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TRABUCCHI - PELLA -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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1948
1949
1950
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1952
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