Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1613 del 22/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1961 n. 4)
Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e nominato con
decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.  Egli  dura in carica quattro anni e puo' essere confermato
solo per un altro quadriennio.
  Al presidente del consiglio nazionale delle ricerche e' attribuita,
a  carico  del  bilancio  del Consiglio stesso, una indennita' il cui
ammontare  e'  stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  d'intesa, con il Ministro per il tesoro, su proposta della
Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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