Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1676 del 30/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1961 n. 13)
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di
attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori
agricoli dipendenti.
Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto, oltre che del presidente:
1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della
previdenza sociale;
2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla
base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un
funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica
non superiore a quella di direttore di divisione.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
