Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'interno puo' disporre con ordini vistati dalla
Ragioneria centrale competente, che i fondi accreditati ai funzionari
delegati in contabilita' speciale ed eccedenti le necessita' degli
stessi siano trasferiti ad altri funzionari delegati ai quali debbano
somministrarsi fondi per spese a carico dei medesimi capitoli ed
articoli.
Con le stesse modalita' e condizioni il Ministro predetto ed il
Ministro per la difesa, per quanto concerne i servizi della Marina,
possono disporre il trasferimento di somme accreditate ai rispettivi
funzionari delegati e da questi prelevate in contanti a favore di
altri funzionari delegati dalle Amministrazioni medesime.
Gli ordini ministeriali per i trasferimenti dei fondi di cui al
presente articolo vanno emessi non oltre il 10 settembre successivo
alla scadenza dell'esercizio e debbono avere completa attuazione
entro il 30 settembre.
I capitoli sui quali possono operarsi i trasferimenti di cui al
presente articolo saranno determinati, per ciascuno esercizio, su
proposta dell'Amministrazione interessata, con decreto del Ministro
per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.