Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 4 del 25/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1960 n. 22)
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  80,  81,  82  e  88 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio
1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
  Art.  80.  -  "La  pensione normale diretta spetta all'iscritto che
cessi  dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile
da  parte  del  Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
  Per  gli  iscritti  che  cessano dal servizio per aver raggiunto il
limite  di  eta'  di  65 anni il periodo minimo di servizio di cui al
precedente comma e' ridotto ad anni quindici.
  I   provvedimenti   di   cessazione   dal   servizio  adottati  per
raggiungimento  del  limite  massimo  di eta' hanno effetto dal primo
giorno  del  mese  successivo  a  quello  di  compimento del predetto
limite".
  Art.   81.   -  "Per  il  diritto  alla  pensione  indiretta  o  di
riversibilita'  a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato
deceduto,  si  applicano  le  norme  in  vigore  in  materia  per gli
impiegati civili dello Stato".
  Art.  82.  -  "L'indennita' una volta tanto spetta all'iscritto che
cessi  dal  servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile
da  parte  del  Fondo  minore  di quello necessario per conseguire il
diritto  a  pensione  ma  comunque  dopo  un anno intero del predetto
servizio,  negli  stessi casi previsti per gli impiegati civili dello
Stato.
  Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennita' di cui al
comma  precedente,  ove spetti, e' liquidata a favore dei superstiti,
applicando  le  stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello
Stato".
  Art.  88.  -  "Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione,
della  valutazione  dei  servizi,  compresi  quelli  militari,  della
misura,  delle  pensioni  e  delle  indennita',  della concessione di
pensione dipendente da infermita' o morte dovute a causa di servizio,
dei  cumuli  di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello
inizio,  prescrizione,  perdita,  riduzione,  sospensione  e fine del
godimento   della,   pensione,   e  per  ogni  altro  riflesso,  sono
applicabili,  per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  le
disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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