Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 43 del 04/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1960 n. 46)
Modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852.
Modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, e' modificato
come segue:
"Le valute estere di cui all'art. 1 possono essere utilizzate dal
titolare del conto per pagamenti all'estero dipendenti da
importazioni di merci e per servizi nonche' per pagamenti di natura
finanziaria, in conformita' alla legislazione vigente e, quando la
legge lo richieda, in conformita' alle autorizzazioni generali e
particolari del Ministro per il commercio con l'estero. La
utilizzazione per gli scopi indicati deve aver luogo entro il termine
stabilito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Le valute estere medesime possono essere altresi' cedute nel
termine di cui al comma precedente alle banche di cui all'art. 1 che
destinano le valute acquistate a norma del presente articolo per
farne immediata cessione, mediante accreditamento in conti del genere
di quelli previsti dall'art. 1, a persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio nel territorio della Repubblica. Le dette persone fisiche o
giuridiche sono obbligate ad utilizzare le valute medesime soltanto
per le operazioni stabilite al primo comma del presente articolo
entro il termine all'uopo fissato, con decreto del Ministro per il
commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le banche possono altresi' acquistare le valute determinate con i
decreti di cui all'art. 1 direttamente da persone fisiche o
giuridiche non tenute all'obbligo della offerta di cessione per
destinarle immediatamente ai medesimi scopi stabiliti dal presente
articolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - DEL BO - TAMBRONI
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