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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 5 del 03/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960 n. 27)
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su
domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del
compimento del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218, purche', alla data di presentazione
della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione
e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di
vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di eta';
3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con
discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave
e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori
di attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e
normale.
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