Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 5 del 03/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1960 n. 27)
Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  addetti  alle  miniere,  cave  e  torbiere  hanno  diritto, su
domanda,  alla  liquidazione  della  pensione  di vecchiaia prima del
compimento  del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della
legge  4  aprile  1952,  n.  218, purche', alla data di presentazione
della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
    1)  possano  far  valere  nell'assicurazione  obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione
e  di  contribuzione  richiesti,  per  il  diritto  alla  pensione di
vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
    2) abbiano compiuto il 55° anno di eta';
    3)   siano   stati   addetti,   complessivamente,  anche  se  con
discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
    4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave
e  torbiere  e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori
di  attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e
normale.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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