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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 504 del 23/05/1960 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1960 n. 139)
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 571. (Riparazione degli errori giudiziari). - "Chi e' stato
assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte
di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o
colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore
giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata della
eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e
familiari derivanti dalla condanna.
La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di
denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e
della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita
vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, puo' essere accolto, a
spese dello Stato in un istituto a scopo di cura o di educazione".
Art. 572. (Riparazione in caso di morte del prosciolto).
"Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del
procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento
senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al
coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed
ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado,
salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.
A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata, a titolo di
riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata
al prosciolto, la quale dovra' essere ripartita equitativamente,
secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore".
Art. 573. (Domanda di riparazione pecuniaria). - "La domanda di
riparazione e' presentata per iscritto nella cancelleria del giudice
competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte
d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato
si trova, nel qual caso e' trasmessa senza ritardo al giudice
competente.
La domanda puo' essere proposta durante il corso del procedimento
di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere
presentata, a pena di inammissibilita', entro 18 mesi dalla pronuncia
della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in
giudicato della sentenza di assoluzione.
Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la
domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale
indicato nell'art. 564, o giovarsi di quella gia' proposta. La
domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la
indicazione delle altre.
La domanda e notificata senza ritardo a cura della cancelleria del
giudice competente al Ministro per il tesoro, il quale puo'
intervenire per la determinazione della misura della riparazione".
Art. 574. (Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione).
- "Quando la sentenza di condanna e' stata annullata senza rinvio,
sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di
cassazione che dichiaro' l'annullamento ovvero, se questo e' stato
dichiarato dalle Sezioni unite, la sezione penale designata dal primo
presidente.
Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la
competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che
pronuncia la sentenza di assoluzione.
Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune
e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per
iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del
procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito,
a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.
Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro
difensori e il Ministro per il tesoro o un suo delegato, hanno
facolta' di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre
copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.
Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori puo'
prorogare, per giusta causa, il termine per una sola, volta e
comunque per non piu' di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'art. 572
il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli
aventi diritto, che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente
invitato, non vi partecipi decade dal diritto "di presentare la
domanda di riparazione successivamente alla chiusura del
procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di
consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro
per il tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro
difensori.
La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del
presente articolo e' soggetta a ricorso per cassazione, da parte del
pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.
In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.
Il giudice; qualora ne ricorrano le condizioni, puo' concedere al
prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti".
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