Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 584 del 24/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1960 n. 156)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342,
concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e
l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 2, primo comma, le parole: "al 30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
all'articolo 3, le parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle
parole: "al 15 giugno";
all'articolo 4, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 5, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio";
all'articolo 6, le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio".
Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 6-bis. - Qualora particolari esigenze lo richiedano il
Ministro per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - puo'
disporre che gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano
effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo
indicati".
"Art. 6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di
legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per
la vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente
decreto e' stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e
che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui
agli articoli precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della
differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto
applicabili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TRABUCCHI -
TAVIANI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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