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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Limitatamente ai posti di professore di ruolo istituiti con l'art.
25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e assegnati per l'anno
accademico 1960-61 con decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1959, n. 1107, il termine stabilito per le proposte di
concorso a cattedre nelle Universita' o Istituti di istruzione
superiore e' prorogato fino al 15 luglio 1960 e il termine per il
bando dei concorsi e' prorogato sino al 15 agosto 1960.